IMU 2014 TERRENI AGRICOLI: NESSUNA SANZIONE SE SI VERSA ENTRO IL 31 MARZO 2015

La legge n. 34 del 24/03/2015, di conversione del D. L. n. 4 del 24/01/2015, ha previsto la possibilità di pagare l'IMU 2014 sui terreni agricoli finora considerati esenti entro il 31 marzo 2015 , senza sanzioni e senza interessi.
Il Decreto Legge n. 4 del 2015 ha rivisto i criteri sulla base dei quali definire i comuni montani, stabilendo che il Comune di Gassino non è "montano" nè "parzialmente montano", con la conseguenza che tutti i terreni siti nel suo territorio, comprese le frazioni, sono soggetti al pagamento dell'imposta a partire dall'anno d'imposta 2014.
Sono soggetti all’imposta i terreni da chiunque posseduti, e quindi anche quelli di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Si ricorda che il valore ai fini IMU dei terreni è così determinato:
A) Per i possessori NON coltivatori diretti / imprenditori agricoli:
Reddito Dominicale X 1,25 X Moltiplicatore 135 = Base imponibile
B) Per i possessori coltivatori diretti / imprenditori agricoli:
Reddito Dominicale X 1,25 X Moltiplicatore 75 = Base imponibile
• riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
• riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00;
• riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00.
L’aliquota da applicare è quella ordinaria, fissata nella misura dell'8,8 per mille.
Il codice tributo da utilizzare è 3914.
Il codice catastale è D933.
Si deve crocettare sia ACCONTO che SALDO, e come anno di riferimento 2014.
Il versamento non va effettuato se l’imposta annua complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti (compresi fabbricati) non è superiore ad € 12,00.
Come sempre è utilizzabile il Calcolatore IUC al seguente link: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=D933